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Set 29, 2018 11253volte

Sentenza della Cassazione: ci si può allenare per strada!

Allenamento permesso e benedetto. Bè, magari un po' più ai lati... Allenamento permesso e benedetto. Bè, magari un po' più ai lati... Roberto Mandelli

Nelle scorse settimane Massimiliano Guerriero ha raccontato, sul nostro sito, quanto gli era capitato allenandosi con la moglie sul ciglio di una strada statale allorquando una pattuglia dei Carabinieri li aveva interrotti e minacciati di una multa, poi non fatta.
Massimiliano chiudeva il suo racconto con una richiesta: “ho bisogno davvero di sapere se devo reinventare il mio modo di correre la domenica”.

http://www.podisti.net/index.php/commenti/item/2445-ti-alleni-su-strada-ti-diamo-il-foglio-di-via.html

 
Da quanto segnalatomi da un compagno di squadra, avvocato, direi che al suo appello ha risposto addirittura la Corte di Cassazione.  La Corte, infatti, è stata recentemente chiamata a esprimersi su un processo per omicidio colposo di un automobilista che aveva investito una podista; processo nel quale la difesa del conducente sosteneva che la vittima avesse violato l’ormai famoso, nel mondo dei runner, art. 190 comma 9 codice stradale che vieta allenamenti sulle carreggiate stradali.
 
Nel dettaglio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32221 del 20/6/2018, non ha infatti accolto le obiezioni dell’imputato e, creando un precedente, ha svolto le seguenti considerazioni.
"La ratio del divieto di cui al nono comma, infatti, ad avviso del Collegio, è quella di vietare quelle attività (giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate) che comportino un ingombro apprezzabile della carreggiata, con il conseguente pericolo per la circolazione.
L'allenamento vietato dalla norma in questione è quello propedeutico a una competizione sportiva, evidentemente con le stesse caratteristiche di quella (si pensi a dei corridori professionisti che si allenino con, al seguito, le auto di chi ne cronometra i tempi oppure li allena) e non può certamente riferirsi al singolo che effettua una pratica sportiva amatoriale, magari per tenersi in buona salute.
Non sarebbe ragionevole, secondo quanto ritiene il ricorrente, che si differenzi la posizione del pedone a seconda che egli cammini oppure corra sulla strada. E' agevole rilevare che difficile sarebbe addirittura discriminare le due situazioni. Quando si smette di camminare e si comincia a correre? E se si marcia? E se si cammina velocemente?
La persona offesa, pertanto, anche a voler ritenere che percorresse la carreggiata lungo il margine e all'interno della stessa, si trovava nella corretta posizione che la norma sopra richiamata le assegna, ovvero procedeva in senso contrario a quello dell'auto investitrice.”

Alla luce di quanto sopra, ma sempre utilizzando il buonsenso, Massimiliano e i runner in generale possono continuare a correre ai margini delle strade. A lui, in particolare, un consiglio: stampa una copia della sentenza e lasciala nella macchina del padre, non si sa mai!

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