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Nov 08, 2019 Sebastiano Scuderi 4920volte

Stranieri “turisti” in gare agonistiche? Parola di Azzeccagarbugli

Dove andate? voi turisti dovete stare in fondo! Dove andate? voi turisti dovete stare in fondo! Roberto Mandelli

Da quando è partito il Project Running tre anni fa, la FIDAL ha continuato a sfornare norme  e circolari spesso in contraddizione tra loro: come se non bastassero i 31 articoli relativi alle manifestazioni non stadia, ogni anno ci troviamo di fronte a novità sempre più cervellotiche che, cercando di venire incontro alle esigenze degli organizzatori, finiscono invece per complicarne la vita.

Pochi giorni fa è stata diramata una comunicazione relativa a un emendamento votato dal Consiglio Nazionale FIDAL:

“Nella stessa manifestazione agonistica è ora consentita l’organizzazione di gare non competitive con finalità turistica/sportiva [!?], con partecipazione dei soli atleti stranieri non tesserati in Italia. Tale evento NON competitivo non ricade sotto l’egida della FIDAL e dovrà essere fatto partire in coda alla manifestazione agonistica con una griglia separata. I partecipanti dovranno essere identificati con pettorali differenziati, dovranno essere inseriti in un ordine alfabetico di arrivo distinto dalle classifiche delle manifestazioni agonistiche e non potranno beneficiare di premi in natura, in denaro, buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere. E’ di competenza degli organizzatori della manifestazione non competitiva con finalità turistico/sportive l’applicazione di quanto previsto dalla nota esplicativa del 17/06/2015 relativa al Decreto del Ministro della Salute del 8/8/2014, che consente la partecipazione di atleti stranieri non tesserati senza certificato medico”

 [La nota esplicativa è reperibile in varie pagine online: ecco un link, ma per maggior evidenza ve la riproponiamo qui in fondo]:

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=52207&parte=1%20&serie=

Da anni gli organizzatori di Maratone e Mezze Maratone addebitano la scarsa partecipazione straniera alla normativa sulla visita medica agonistica obbligatoria per gareggiare in Italia.
L’onorevole Sbrollini un paio di anni fa aveva presentato alla Camera un’interrogazione  parlamentare sull’argomento: a partire dal 2014, anno di uscita del “Decreto Balduzzi”, la partecipazione straniera alle maratone italiane era sicuramente diminuita, Roma era al ventesimo posto tra le Capitali come partecipazione; e probabilmente sarà ancora scesa, avendo raggiunto quest’anno il minimo storico.
La soluzione trovata da FIDAL al problema è un connubio tra Azzeccagarbugli e Pilato.

Si etichetta  la Maratona come NON competitiva con finalità turistico/sportive, ma solo per gli STRANIERI. E gli Italiani?

E pensare che un’altra norma federale recita: “Nella stessa manifestazione non possono essere organizzate gare non competitive sulla distanza di maratona e mezza maratona anche se con partenza differita”  (Art.27 comma 4). Allora, se  sei straniero non vale (?!).

Pilato entra in gioco, sfruttando tutta l’acqua del suo lavabo, nel finale che abbiamo già citato sopra:
“E’ di competenza degli organizzatori della manifestazione non competitiva con finalità turistico/sportive l’applicazione di quanto previsto dalla nota esplicativa del 17/06/2015 relativa al Decreto del Ministro della Salute del 8/8/2014, che consente la partecipazione di atleti stranieri non tesserati senza certificato medico”. 
Chi conosce il “Decreto  Balduzzi” sa che per certe manifestazioni di particolare impegno fisico come la maratona e la mezza maratona (si parla indicativamente di gare oltre i 20 km) è richiesto l’ECG a riposo e dopo sforzo, ci sono poi prescrizioni relative all’età: oltre i 60 anni la visita dovrebbe essere richiesta.

In conclusione: “arrangiatevi”!

A beneficio dei lettori e delle società, abbiamo chiesto a Roberto Mandelli di scansionare le immagini pdf in cui si presenta la nota ministeriale del 17 giugno 2015, che ora offriamo in formato doc, scaricabile.

 

NOTA ESPLICATIVA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN  DATA 8 AGOSTO 2014 RECANTE "LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA SPORTIVA NON  AGONISTICA".

Indice:

  1. Finalità del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014;
  2. Attività ludico motoria;
  3. Attività non agonistica: distinzione tra diverse tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria

Finalità del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014

II Ministro della salute, in data 8 agosto 2014, ha adottato, con proprio decreto, le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, seguendo la procedura prescritta dall'art. 42- bis, del decreto-legge n.69 del 2013, convertito in legge 98 del 2013 e s.m.

Con il supporto del Gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport, nominato presso questo Ministero, si è ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni per l’applicazione del decreto in esame.

Le Linee guida in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni, hanno ribadito che l'obbligo di certificazione è  riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica.

 Le Linee guida hanno, inoltre, indicato le attività sportive non agonistiche - quindi soggette ad obbligo di certificazione - specificando che, per tali, si intendono quelle praticate dai seguenti soggetti:

  1. a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
  2. b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
  3. c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

 Con riferimento alle definizioni dell'attività sportiva non agonistica, di cui al punto b), si ritiene opportuno precisare quanto segue:I

  1. ) per "coloro" si intendono le persone fisiche tesserate;

2) le definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia; le stesse non sono, pertanto, rivolte agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalle disposizioni normative di riferimento, le Linee guida hanno, altresi, ribadito quali sono i medici che possono rilasciare il certificato; si tratta, segnatamente, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dei medici specialisti in medicina dello sport ovvero dei medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

E' stato, pure, ribadito che il controllo medico deve essere annuale e che, conseguentemente, il certificato medico ha validità annuale. Resta inteso che i certificati medici già rilasciati rimangono validi fino alla loro naturale scadenza annuale.

Sono stati, inoltre, specificati gli esami clinici che devono essere effettuati ai fini del rilascio del certificato, in particolare è necessario effettuare:

  1. a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
  2. b) un elettrocardiogramma a riposo (basale), debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
  3. c) un elettrocardiogramma a riposo (hassle) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
  4. d) un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

E' stato, inoltre, chiarito che il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi, il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Si è ritenuto opportuno chiarire, da ultimo, che il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per l'intervallo di tempo di validità del certificato. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, è stato previsto che l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

Attività ludico motoria

Come è noto, l'attività ludico motoria non rientra nell'ambito di applicazione delle Linee guida in esame, tenuto conto che, per detta attività sportiva, il legislatore, nel mese di agosto 2013, ha soppresso l'obbligo della certificazione per lo svolgimento dell'attività ludico motoria che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.

Al fine di chiarire l'ambito delle attività sportive sottoposte ad obbligo di certificazione, rispetto a quelle, invece, escluse da tale obbligo, come il caso dell'attività sportiva ludico motoria, occorre fare riferimento alla definizione che il decreto ministeriale 24 aprile 2013, sopra citato, aveva fornito con riferimento a tale specifica attività ludico motoria.
Più precisamente, per attività ludico motoria, si intende l'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

 Non sussiste, pertanto, obbligo di certificazione per chi esercita tale attività. 

Attività non agonistica: distinzione tra diverse  tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno,  dell'obbligo di certificazione sanitaria

Poiché continuano a pervenire a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine alla sussistenza, o meno, dell'obbligo della certificazione sanitaria, anche con riguardo alle attività che sembrano rientrare nella definizione di attività sportiva non agonistica, con specifico riguardo a coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

Nell'ambito della attività non agonistica, il CONI provvederà, sentito il Ministero della salute, ad impartire, quanto prima e, auspicabilmente, entro il 31 ottobre 2015 [poi prorogato al 2016: NdR], idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell'ambito di tali attività:

  1. a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
  2. b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
  3. c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Ciò al fine di limitare alla sola categoria sub a) l'obbligo di certificazione sanitaria.

1 commento

  • Link al commento sandro poli Martedì, 19 Novembre 2019 15:10 inviato da sandro poli

    leggo con grande interesse l articolo che parla di un tema molto caro agli organizzatori, sopratutto a quanti guardano al mercato estero , capace di creare notevole indotto economico.
    Concordo con quanto si afferma. La norma mette a rischio tutti gli organizzatori, in quanto nettamente in contrasto con la legge Balduzzi .
    Solo una precisazione. Non per primi ma anche un senatore del Trentino provò a presentare nel 2014 emendamenti analoghi a quanto fatto da Sbrollini, ma tutto tace e giace senza risposta alcuna . Arrivò ad onor del vero una timida risposta che affermava la non necessaria presenza di certificato in presenza di atleta tesserato.
    Sono fortemente convinto che il certificato medico sia un forte deterrente in relazione alla partecipazione degli atleti stranieri, e da anni auspico l interesse da parte di chiunque possa muovere le acque ed arrivare ad una soluzione , che interessa non solo il mondo del running ma tutto il movimento del turismo sportivo , dalle gran fondo ciclistiche , alle gare di sci di fondo , al triathlon etc etc. ma ahimè tutto tace.
    Buone corse
    Poli Sandro
    Garda Trentino Half Marathon

    n,.

    Rapporto